Art.1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, nel rispetto degli artt. 14 e seguenti del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017 la società scientifica denominata “Società Italiana dell’Obesità – Ente del Terzo Settore”, in forma abbreviata “SIO ETS”. L’Associazione ha sede legale nel comune di Pisa. La sede rappresentativa è presso il recapito lavorativo del Presidente in carica. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Vi è la possibilità di costituire sedi secondarie e/o amministrative qualora si dimostri necessario e le cui modalità di costituzione e di funzionamento saranno stabilite dall’Assemblea dei Soci.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.2 STATUTO

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3 EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

Art.4 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 OGGETTO

L’Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività d’interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati e che si avvalgono in modo prevalente dell’attività di volontariato degli stessi sono:

  1. la realizzazione e la promozione di programmi di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nel campo dell’obesità e sue complicanze, utilizzando a tale scopo tutti gli strumenti informativi ed educativi che il Consiglio Direttivo riterrà più idonei e potendo stipulare Convenzioni con Enti Pubblici o con Privati.
  2. lo sviluppo e la divulgazione delle conoscenze scientifiche relative all’obesità e alle sue complicanze, favorendo la diffusione di tecniche e metodologie applicative specifiche in tale ambito.
  3. l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d’interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d’interesse generale sia per i medici che per le altre figure coinvolte nella prevenzione e cura dell’obesità
  4. la realizzazione, nel settore dello studio e della cultura delle conoscenze scientifiche relative all’obesità e alle sue complicanze, di attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di attività formativa, con corsi, convegni e seminari, anche in forma telematica, finalizzati a migliorare le competenze e le abilità tecniche e professionali dei propri associati.
  5. la formulazione, anche in collaborazione con altre Società scientifiche ed Enti, di documenti di consenso e linee guida nel campo dell’Obesità.
  6. la promozione dell’etica e dell’elevata professionalità nel trattamento dell’obesità e delle sue complicanze collaborando con associazioni rappresentative degli utenti.
  7. L’Associazione si propone inoltre di interagire con le Istituzioni (Ministeri, Regioni ed altre eventuali) con proposte operative e culturali, al fine di favorire lo sviluppo delle conoscenze e una corretta applicazione clinico-assistenziale.

L’Associazione potrà realizzare altre attività diverse da quelle sopra indicate, purché strumentali al raggiungimento dei propri fini, e necessarie allo scopo, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione potrà promuovere la raccolta pubblica occasionale e non di fondi, per mezzo anche di crowdfunding, donazioni, sottoscrizioni, lasciti, o attraverso qualsiasi altro mezzo, anche in concomitanza di celebrazioni, fiere, eventi privati e pubblici, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L’Associazione dovrà divulgare in modo trasparente l’attività attraverso la pubblicazione dell’attività di ricerca, dei congressi e convegni ecc., sul proprio sito istituzionale (www.sio- obesita.org), tenendolo costantemente aggiornato, così come dovrà provvedere ad inserire sul sito web i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi e gli incarichi retribuiti affidati ai consulenti.

L’Associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti e non svolgono attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). L’Associazione non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Al momento, la rivista “Eating and Weight Disorders -Studies on anorexia, bulimia and obesity” è l’organo ufficiale della SIO. Eventuali cambiamenti di rivista potranno essere decisi dal Consiglio Direttivo e tale decisione non comporta modifica statutaria.

Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Inoltre non possono essere alienati beni patrimoniali senza l’approvazione dell’Assemblea.

Art. 6 SOCI DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Tutti gli associati godono di uguali diritti e doveri. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; pertanto l’ammissione a Socio dell’Associazione si deve intendere a tempo indeterminato, salvo le cause di recesso ed esclusione previste dal presente Statuto.
  2. I Soci si distinguono attualmente in Soci Ordinari e Soci Onorari, con facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare la creazione di nuove categorie, ove ciò fosse ritenuto utile o necessario. Una tale delibera, che non comporta modifica statutaria, avrà effetto dopo ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci.
  3. Possono far parte della SIO in qualità di Soci tutti i professionisti sanitari studiosi italiani e stranieri che, indipendentemente dalla specifica disciplina di provenienza, siano coinvolti in attività professionali e/o di ricerca riconducibili all’obesità e alle sue complicanze che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero- professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore interprofessionale che la Società rappresenta. Sarà comunque facoltà del Consiglio Direttivo ammettere all’Associazione chiunque possa essere giudicato utile ai fini dell’attività associativa. L’Associazione è altresì aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e operano per la loro realizzazione.
  4. Può diventare Socio Ordinario chiunque, in possesso dei requisiti richiesti, ne abbia fatto domanda accompagnata dalla presentazione di due Soci Onorari e/o Ordinari e corredata da curriculum vitae. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato e convalidata dopo il pagamento della quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito. Tale delibera di approvazione deve avvenire entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda e comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata respinta.
  5. La qualifica di Socio Ordinario si assume dalla data di approvazione degli atti da parte del Consiglio Direttivo.
  6. Soltanto il pagamento della quota associativa annuale conferisce al Socio il diritto a partecipare a tutti gli atti della vita dell’Associazione.
    1. In particolare ogni Socio ha il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi, di essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento, prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico e finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali e di votare in Assemblea partecipando alle decisioni dell’Ente. Ogni Socio ha il dovere di rispettare lo statuto e l’eventuale regolamento interno, di svolgere la propria attività in maniera spontanea e gratuita, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
    2. Il Socio Ordinario che al 31 Dicembre di ogni anno non si sia messo in regola con il pagamento delle quote sociali, nonostante abbia ricevuto i dovuti avvisi per via postale o telematica entro il 1 Dicembre dello stesso anno, perde il diritto ai benefici di essere socio (quali ad esempio l’accesso ai servizi via internet ed alla disponibilità delle riviste), diritto che viene riacquisito con il pagamento delle quote sociali mancanti.
  7. La quota associativa non è rimborsabile in caso di recesso del Socio.
  8. La quota non è trasmissibile in caso di decesso.
  9. Può essere nominato Socio Onorario colui che consegue risultati di elevato valore scientifico nel campo delle discipline attinenti. La qualifica di Socio Onorario viene attribuita dal Consiglio Direttivo su proposte avanzate da almeno 10 Soci, corredate di curriculum vitae della persona proposta. La comunicazione all’interessato viene data nelle forme che il Presidente riterrà più opportune.
  10. Il Socio può recedere in ogni momento dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.
  11. L’Assemblea dei Soci può deliberare l’esclusione dall’Associazione di un Socio per gravi motivi, quali: aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere dell’Associazione o aver esercitato un’attività in contrasto con le finalità istituzionali dell’Associazione. La delibera di esclusione dall’Associazione ha effetto dal giorno in cui viene comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata o PEC con avviso di ricevimento.

Art. 7 DICHIARAZIONE E REGOLAZIONE DEGLI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE

  1. All’atto dell’elezione alle cariche sociali, a livello sia nazionale che regionale, i Soci della SIO devono presentare, entro tre mesi, una dichiarazione da cui risulti:
    1. l’assenza di condizioni che creino un potenziale conflitto di interesse con le attività esercitate dalla SIO
    2. l’impegno ad informare quanto prima il Presidente ed il CDN (Consiglio Direttivo Nazionale) della SIO del verificarsi di qualsiasi situazione che costituisca un conflitto di interessi o che possa condurre ad un conflitto di interessi con la SIO.
  2. L’esistenza di un conflitto di interessi con le attività svolte dalla SIO comporta
    1. l’ineleggibilità del Socio candidato alle cariche sociali
    2. la decadenza del Socio dalla carica ricoperta, che verrà decisa dal Collegio dei Probiviri (ove creato), al quale saranno trasmesse dal Consiglio Direttivo tutte le informazioni sul caso. In caso di mancanza di Collegio dei Probiviri, la decadenza verrà decisa dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art.8 RISORSE FINANZIARIE, PATRIMONIO, ESERCIZIO ASSOCIATIVO E BILANCIO

  1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite dalle quote versate dai Soci, dagli eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti pubblici e privati, dai ricavati di attività e manifestazioni organizzate dall’Associazione, dai proventi di eventuali attività editoriali, dai contributi versati da sponsor (che non impongano obblighi di pubblicità, ma si configurino come donazioni liberali) e da ogni altra attività di raccolta fondi e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
  2. L’Associazione finanzia le attività attraverso l’autofinanziamento ed i contributi dei Soci e/o degli Enti Pubblici nonché di soggetti privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e del parafarmaco, delle industrie alimentari e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (ECM) e con esclusione di finanziamenti che si configurino in conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale.
  3. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dall’archivio delle registrazioni, dai volumi degli atti e dai documenti di carattere scientifico-bibliografico ricevuti da Associazioni od Enti diversi e da altro materiale inventariale acquistato dall’Associazione, nonché da altri diritti o beni mobili ed immobili di cui potrà divenire titolare per acquisto, donazione o lascito.
  4. L’esercizio associativo coincide con l’anno solare e quindi si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.
  5. I documenti di bilancio dell’Ente sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o rendiconto annuale, formato dalloStato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’illustrazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico dell’Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Bilancio Consuntivo è approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
  6. Il Bilancio Preventivo deve essere redatto sulla base delle previsioni relative all’attività che verrà svolta durante l’anno.
  7. Copia dei Bilanci Preventivi e Consuntivi e degli incarichi retribuiti deve essere messa a disposizione di tutti i Soci insieme alla convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione, nonché pubblicato sul sito Internet della Associazione stessa.
  8. È fatto divieto per l’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa ai sensi dell’art. 8 c. 2 del D. Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23/12/1996, n.662.
  9. L’Associazione prevede che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.

Art. 9 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Sono organi fondamentali dell’Associazione:
    • l’Assemblea dei Soci
    • il Presidente
    • il Consiglio Direttivo
    • il Segretario
    • il Tesoriere
    • il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora si verifichi la necessità di essere attivato in base alle leggi vigenti)
    • l’Ufficio di Presidenza
    • la Consulta dei Presidenti
    • il Comitato Scientifico
  2. Sono organi facoltativi:
    • il Comitato Editoriale
    • il Comitato Didattico
    • il Comitato per i rapporti con la Pubblica Amministrazione
    • le Sezioni Regionali o Interregionali
    • il Collegio dei Probiviri

Questi, o eventuali altri Organi di cui il Consiglio Direttivo deliberi la creazione, senza che ciò determini la necessità di revisione dello Statuto, dovranno attenersi a specifici regolamenti elaborati dal Consiglio Direttivo. Tutte le cariche si intendono assunte a titolo gratuito e quindi non ne consegue alcun compenso. Tutte le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l’eccezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti che possono essere non soci, considerato che detti membri devono essere iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti e all’Ordine dei Dottori Commercialisti.

Tutte le cariche elencate devono essere ricoperte da rappresentanti che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della Società.

Un Socio può ricoprire la carica di Presidente al massimo per due volte, e mai consecutivamente. Tutte le riunioni dei diversi organi, di cui al presente art. 9, possono avvenire anche per videoconferenza.

Art. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L’Assemblea dei Soci (di seguito anche: Assemblea) è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale e che quindi risultano regolarmente iscritti all’Associazione alla data dello svolgimento. L’Assemblea rappresenta l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
  2. L’Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  3. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all’anno precedente e del Bilancio Preventivo relativo all’anno successivo a quello in corso. I bilanci in oggetto di approvazione devono rimanere depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono la data dell’Assemblea di prima convocazione, in modo che ciascun Socio possa prenderne preventivamente visione.
  4. L’Assemblea inoltre:
    1. provvede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente del Collegio dei Probiviri
    2. delibera sull’eventuale destinazione di fondi, riserve o capitale, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto
    3. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo Patrimonio
    4. delibera su eventuali modifiche al presente Statuto.
  5. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa o da almeno 1/5 dei componenti il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico e il Collegio de Revisori. La convocazione è fatta mediante e-mail, contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco degli argomenti da trattare. La Convocazione deve essere spedita a tutti i Soci, nonché ai componenti del Comitato Scientifico e ai revisori dei Conti almeno venti giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
  6. L’Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, è necessario che:
  7. a) Sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di persone da esso incaricate, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;b) In ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; tali fogli delle presenze andranno, successivamente alla chiusura dell’Assemblea stessa, trasmessi, anche in solo formato elettronico, alla Segreteria della Società per la loro conservazione agli atti;
  8. Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;d) Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
  9. Vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
  10. L’Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, è presieduta dal Presidente e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti con la partecipazione di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto, in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto in seconda convocazione; l’espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L’Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati.
  11. Il voto è segreto quando riguarda le persone fisiche dei Soci, come ad esempio per la elezione degli organismi statutari.
  12. In via straordinaria l’Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo per deliberazione propria o per richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci. La convocazione avviene mediante avviso portante l’ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima a ciascun Socio, all’indirizzo risultante sull’elenco dei Soci.
  13. Gli emendamenti allo Statuto devono essere proposti per scritto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei Soci aventi diritto al voto, almeno due mesi prima dell’Assemblea che discuterà gli emendamenti proposti e devono essere portati a conoscenza dei Soci almeno 30 (trenta) giorni prima dell’Assemblea. L’Assemblea convocata in via straordinaria richiede la maggioranza di due terzi dei presenti per le modifiche statutarie e per le decisioni concernenti lo scioglimento dell’Associazione o la fusione con altro organismo.
  14. Il diritto al voto spetta a tutti i Soci sia Ordinari che Onorari per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione, per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per qualunque altro argomento sottoposto all’esame dell’Assemblea. Per Soci ordinari di nuova nomina si intendono coloro la cui domanda di ammissione sia stata approvata dal CD da almeno 30 giorni e ne sia stata data comunicazione ufficiale.
  15. Vige il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del Codice Civile: pertanto ogni Socio ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.
  16. Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (o dal Notaio ove prescritto dalla legge).

Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo costituisce l’Organo di Amministrazione dell’Associazione ed è composto da 11 membri eletti a voto segreto dall’Assemblea dei Soci Onorari ed Ordinari. Esso deve essere composto da almeno 7 Laureati in Medicina e Chirurgia.
  2. Possono candidarsi a ricoprire la carica di membro del Consiglio Direttivo i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso e con almeno tre anni d’iscrizione all’Associazione.
  3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. I suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili al termine del mandato. Essi sono nominati a rotazione biennale, sì che ogni due anni si procederà alla sostituzione di 5 e di 6 Consiglieri alternativamente.
  4. Se nel Corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli nominandoli nell’ordine della graduatoria dei non eletti alla precedente nomina. I componenti così nominati durano in carica fino al termine in cui sarebbero cessati i consiglieri sostituiti.
  5. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti ossia la metà più uno, l’intero Consiglio Direttivo si considera sciolto. Il Consigliere più anziano deve convocare l’Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. I Consiglieri rimasti in carica devono nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
  6. Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo ogni Socio potrà esprimere il proprio voto per un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri da eleggere. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
  7. Spetta al Consiglio Direttivo il compimento di ogni atto, necessario o utile al perseguimento degli scopi dell’Associazione, che non sia espressamente attribuito alla competenza dell’Assemblea o degli altri organi dell’Associazione medesima. Il Consiglio Direttivo provvede a:
    1. convocare l’Assemblea
    2. redigere il Bilancio Consuntivo e Preventivo
    3. nominare il Presidente ed il Presidente eletto dell’Associazione
    4. nominare tra i suoi componenti il Tesoriere dell’Associazione
    5. nominare i componenti della Commissione Soci, del Comitato Scientifico, Editoriale,Didattico, per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e dei Gruppi di Studio
    6. elaborare ed approvare i regolamenti e le attività della Commissione Soci e dei Comitati Scientifico, Editoriale, Didattico e per i Rapporti con la Pubblica Amministrazione e dei Gruppi di Studio.
  8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno quattro Consiglieri con avviso contenente indicazione dell’ora, giorno e luogo della riunione, nonché dell’ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima della data fissata.
  9. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
  10. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, valgono le regole di cui al comma 6. Art. 10, limitatamente ai sub a), c), d), e).

Art.12 PRESIDENTE

  1. Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica due anni e non può essere rieletto per due mandati consecutivi. In occasione del rinnovo parziale del Consiglio Direttivo, il Consiglio medesimo nomina, scegliendo tra i nuovi eletti, il Presidente Eletto che assumerà le funzioni di Presidente dell’Associazione all’inizio del secondo biennio di sua permanenza nell’Organo. Alla cessazione della carica, che può coincidere con l’uscita dal Consiglio Direttivo, il Presidente assume la carica di Past-President e rimane nel Consiglio Direttivo per il biennio successivo senza diritto di voto. In caso di mortedel Presidente, di sue dimissioni, di impedimento personale, il Presidente Eletto assume immediatamente la carica di Presidente e la mantiene fino al termine del secondo biennio di sua permanenza nell’Organo. Al Past-President, al termine del proprio mandato, viene attribuita la qualifica di Socio Onorario.
  2. Il Presidente in carica ha rappresentanza legale dell’Associazione e svolge le seguenti funzioni:
    1. presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
    2. convoca e presiede la Consulta dei Presidenti e l’Ufficio di Presidenza;
    3. in caso di documentata necessità emette provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che però decadono se non ratificati dal consiglio stesso alla prima riunione successiva;
    4. ha l’autorità di delegare, in caso di assenza, un membro del Consiglio Direttivo stesso a rappresentarlo;
    5. ha l’autorità di nominare un Segretario scelto tra i Soci dell’Associazione stessa;
    6. ha l’autorità di nominare un Ufficio di Presidenza tra i componenti del Consiglio Direttivo, a supporto della propria attività;
    7. ha l’autorità di nominare propri delegati regionali, con l’operato volontario dei quali l’Associazione agisce capillarmente a livello regionale, laddove non esistano le Sezioni Regionali.
    8. ha l’autorità di nominare Delegati esterni per l’effettuazione di operazioni bancarie e finanziarie
    9. redige i progetti di Bilancio Consuntivo e Preventivo
    10. esercita tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto.

Art. 13 UFFICIO DI PRESIDENZA E CONSULTA DEI PRESIDENTI

  1. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Presidente Eletto, dall’ultimo Past- President e dal Segretario. Esso è presieduto dal Presidente dell’Associazione ed esercita le funzioni ed i compiti previsti dal presente Statuto.
  2. La Consulta dei Presidenti è composta dal Presidente, dal Presidente Eletto e da tutti i Past- President. Essa esercita esclusivamente funzioni consultive, è convocata ogni qual volta sia ritenuto utile o necessario.

Art.14 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

  1. L’Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117 /2017 ed eventuali successive modificazioni. Può essere costituito da un solo revisore contabile iscritto al relativoregistro o da tre membri effettivi e due supplenti. In quest’ultimo caso il Presidente dell’Organo di Controllo è nominato dai Soci, con la decisione di nomina dell’Organo stesso.
  2. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
  3. L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti d’ispezione e di controllo e, a tal fine, può richiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati atti deliberativi.
  4. L’Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed eventuali successive modificazioni. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Nel caso il Consiglio Direttivo abbia deciso per la sua Creazione, al Collegio dei Probiviri si applica il contenuto del presente articolo.

  1. Qualsiasi controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, derivante dal rapporto associativo, che dovesse insorgere tra l’Associazione ed uno o più dei Soci, tra i Soci medesimi o tra l’Associazione e gli Organi Associativi, sarà risolta dal Collegio dei Probiviri. Tale Collegio è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci, tra i Soci iscritti da almeno otto anni.
  2. Il Presidente del Collegio è rappresentato dal membro più anziano.
  3. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal proprio Presidente su richiesta del Presidente dell’Associazione, del comitato Scientifico o dei singoli Soci mediante avviso a ciascun membro tramite posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. È validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 COMITATI SCIENTIFICI E GRUPPI DI STUDIO

  1. I Comitati Scientifico, ed eventualmente, ove costituiti, i Comitati Editoriale, Didattico e per i Rapporti con la Pubblica Amministrazione sono nominati dal Consiglio Direttivo. Detti Comitati deliberano a maggioranza dei loro componenti e sono presieduti dal Presidente dell’Associazione o dal Presidente Eletto o da un loro delegato.
  2. il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale; inoltre, esso pubblica il resoconto dell’attività scientifica della Società attraverso il sito web della Società
  3. I Comitati Editoriale, Didattico e per i Rapporti con la Pubblica Amministrazione hanno i seguenti compiti:
    1. dare impulso, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di propria competenza su temi attinenti l’oggetto della Associazione;
    2. esprimere parere e formulare proposte sulle materie di competenza relazionando periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività in corso;
    3. esprimere parere sul regolamento delle proprie attività elaborato ed approvato dal Consiglio Direttivo;
  4. Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Studio in relazione a specifiche problematiche individuate dal consiglio stesso, dai Comitati o dall’Ufficio di Presidenza. La partecipazione ai Gruppi di Studio è aperta a tutti i Soci dell’Associazione che ne facciano richiesta. Possono partecipare anche persone estranee all’Associazione purché attive nel campo scientifico. Gli elaborati dei Gruppi di Studio sono presentati al Consiglio Direttivo che li approva anche sentito il parere dei Comitati.

Art. 17 SEZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI

  1. Le Sezioni regionali ed Interregionali sono organi decentrati dell’Associazione. Esse hanno il compito di esercitare le attività di interesse eminentemente locale che rientrano nell’oggetto dell’Associazione.
  2. Le Sezioni Regionali sono istituite dal Consiglio Direttivo in ogni Regione in cui almeno 20 Soci Ordinari ne facciano richiesta. Ove il numero dei Soci non fosse sufficiente il Consiglio Direttivo può istituire una Sezione Interregionale.
  3. Per lo svolgimento delle proprie attività, le Sezioni Regionali ed Interregionali hanno a disposizione il 20% delle quote annuali versate entro l’anno solare dai Soci afferenti alla Sezione medesima, oltre a fondi provenienti da contributi, elargizioni ed offerte raccolti localmente.
  4. Le Sezioni Regionali ed Interregionali sono composte da Soci residenti nella Regione o nel territorio interregionale cui esse fanno capo. Sono rette da un Consiglio Direttivo di Regionecomposto da un numero dispari di membri compreso tra cinque e nove in proporzione al numero di iscritti. Tale Consiglio Direttivo di regione elegge tra i propri membri un Presidente ed un Tesoriere di Sezione. Il Consiglio dura in carica quattro anni e viene nominato a maggioranza tra i Soci aventi diritto di voto afferenti alla Sezione. La nomina deve essere notificata al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
  5. Gli Statuti delle Sezioni regionali ed Interregionali dovranno essere coerenti allo Statuto nazionale della Società ed al programma nazionale delle attività dell’Associazione, e dovranno avere una sostanziale omologia nelle regolamentazioni secondo uno schema predeterminato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
  6. Dello svolgimento di attività, di iniziative che comportino uscite, la Sezione dovrà comunque tenere una contabilità secondo le istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo. Il Presidente della Sezione risponde verso gli organi centrali dell’Associazione della correttezza della gestione delle attività della Sezione e della loro conformità ai programmi dell’Associazione.
  7. Per l’organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni Regionali ed Interregionali si applicano, in quanto compatibili e per quanto non sia espressamente disciplinato dagli articoli seguenti, le norme statutarie che regolano la Società.
  8. Il Presidente, il Comitato Scientifico, Editoriale e Didattico delle Sezioni Regionali ed Interregionali hanno i seguenti compiti: dare impulso, indirizzo, coordinamento e controllo sui temi attinenti l’oggetto della Società ed esprimere pareri o formulare proposte sulle materie di loro competenza relazionando periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività in corso.

Art. 18 PROCEDURE PER L’ELEZIONE DEMOCRATICA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

  1. Le cariche sociali vengono attribuite dall’Assemblea dei Soci tramite elezione democratica.
  2. Per ogni tipologia di carica deve essere presentata una lista di candidati aventi i requisiti richiesti dal presente Statuto.
  3. Ciascun Socio può candidarsi a ricoprire una sola carica. Qualora una persona sia proposta a ricoprire due o più cariche deve scegliere per quale carica candidarsi prima dell’inizio delle elezioni.
  4. Per ogni lista viene eletto il candidato con maggior numero di voti fino a concorrenza del numero delle persone da eleggere. A parità di voti è eletto il candidato più anziano.
  5. Tutte le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto e in presenza. Il seggio elettorale si aprirà con congruo anticipo a partire dal giorno precedente alla data di svolgimento dell’Assemblea dei Soci. Il seggio elettorale rimarrà aperto per quattro ore.
  6. Il Presidente o suo delegato individua il seggio elettorale, nomina Il Presidente del seggio, due o più scrutatori e un Segretario (possibilmente il segretario del Consiglio Direttivo in carica) e provvede affinché venga allestita un’urna per ogni tipologia di carica da eleggere e provvedeaffinché ciascun Socio presente riceva una scheda vidimata con il timbro dell’Associazione e la firma del Presidente del seggio e di uno degli scrutatori.
  7. Sulla scheda deve essere riportata la tipologia delle cariche da eleggere.
  8. Per ogni tipologia di carica il Socio votante potrà esprimere tante preferenze quante sono le persone da eleggere.
  9. Lo scrutinio delle schede è pubblico. Le schede vengono visionate dagli scrutatori una alla volta, passate al Presidente del Seggio il quale legge i nomi votati per ciascuna tipologia di carica.
  10. Il Segretario ha il compito di annotare l’andamento delle votazioni ed i voti ottenuti da ciascun candidato.
  11. Terminate le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente proclama i risultati delle votazioni e la lista degli eletti.

Art. 19 LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei Libri prescritti per legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle Assemblee con le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri nonché il libro dei Soci. I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza. I libri possono essere conservati anche sotto la forma di file elettronici.

Art. 20 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

  1. L’Associazione si scioglie oltre che per il venir meno della pluralità dei Soci anche per la richiesta della maggioranza dei due terzi dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa.
  2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori.
  3. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni e/o enti del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/17.

Art. 21 DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme in materia di associazioni riconosciute previste dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice Civile (articoli 14 e seguenti) e le disposizioni speciali di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e generali di legge in materia di associazione.